Diritto di Autore dal punto di vista delle rassegne stampa e del media monitoring

Pubblicare un giornale, quotidiano o periodico, è una attività imprenditoriale di grande valore culturale, sociale e tecnologico.

Dai tempi della Linotype, oggi il mondo della stampa ha subìto enormi sviluppi sia dal punto di vista delle tecnologie che della cura dei contenuti. Sotto l’influsso crescente della rete (oggi anche in forma di social), la qualità e l’appeal di un giornale è affidata a giornalisti con sempre maggiore esperienza. Il numero e la professionalità dei reporter, unitamente ai costi della produzione e della distribuzione, fanno del giornale una impresa ad alto rischio che necessita di ingenti capitali e professionalità manageriale di altissimo livello. Tutto ciò comporta costi e rischio di impresa. Da qui la necessità di vedere remunerato il processo di sfruttamento dei contenuti e, quindi, di riconoscere agli Editori, un giusto e necessario compenso per la messa a disposizione dei loro contenuti nelle attività di riproduzione e distribuzione degli articoli.

Con la raccomandazione Europea, direttiva 2019/790, si imponeva a tutti gli Stati membri, il riconoscimento del diritto di autore anche sulle opere giornalistiche con particolare riguardo alle attività di divulgazione in rete di copie degli articoli giornalistici prodotti a stampa o in rete, dalle società editoriali.

Il Parlamento italiano ha recepito la raccomandazione della Commissione Europea apportando modifiche essenziali alla legge 21 Aprile 1941 n. 633, riguardanti specificatamente le pubblicazioni di carattere giornalistico.

In particolare, è stato aggiunto l’art. 43-bis in cui si riconosce, per l’utilizzo “on line” delle pubblicazioni da parte dei “prestatori dei servizi della società della informazione”, comprese le imprese di media monitoring e di rassegna stampa, il riconoscimento dei diritti esclusivi di “riproduzione e comunicazione” di cui agli articoli 13 e 16. Sono esclusi dal riconoscimento di tale diritto, gli “estratti molto brevi” degli articoli rassegnati purché la loro lettura non sia sostitutiva della consultazione integrale dell’articolo.

Per l’acquisizione di un diritto “non esclusivo” di riproduzione e comunicazione di un articolo giornalistico, all’editore è dovuto un “equo compenso” da convenirsi fra l’editore titolare del diritto esclusivo e l’operatore prestatore di servizi di media monitoring e rassegna stampa. Entro 60 giorni dalla introduzione del nuovo testo di legge, la Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) adotta un regolamento per la definizione dei criteri di riferimento che tenga conto sia della quantità di lettori raggiunti dall’operatore licenziatario, sia del costo di produzione sostenuto dall’Editore che ne dà licenza. Durante le trattative per la definizione di un compenso adeguato e proporzionato, gli editori non possono limitare agli operatori l’accesso ai loro contenuti. In caso di mancato accordo, sarà l’Agcom a definire il valore del compenso pur restando le parti libere di adire alla giustizia ordinaria per la composizione della controversia eventualmente irrisolta.

È fatto comunque obbligo ai prestatori di servizi, di dar conto agli editori dell’utilizzo dei loro contenuti. Pattuizioni contrarie ai contenuti della legge sono considerate nulle.

Questo il senso della legge, da confrontarsi alla necessità delle agenzie di Rassegna stampa di operare in un clima di libertà di impresa, dove la formazione degli addetti alla rassegna, gli investimenti tecnologici per la cattura dei contenuti e la loro selezione, secondo le necessità di informazione di ciascun cliente, sono altrettanto onerosi e importanti quanto quelli della redazione di una testata giornalistica.

Un mondo a supporto della editoria e al servizio dei committenti. Un mondo da ricostruire sulle rovine generate della concorrenza sleale, dalla esosità degli attuali contratti di licenza e, soprattutto, da una mancata informazione al mercato degli ingenti obblighi economici che la nostra azienda ha contratto riconoscendo, sin dall’anno 2012, il diritto d’autore preteso dalle società editrici mediante la sottoscrizione del contratto ARS di Promopress 2000.

Telpress è iscritta al Repertorio Promopress dal 2012, ha chiuso accordi con gli editori fuoriusciti dal Repertorio Promopress come il Gruppo Caltagirone, Gruppo Rcs e il Sole24ore.

Telpress ha il diritto di fornire servizi di rassegna stampa perché rispetta il diritto d’autore ed ha sempre e comunque servito il mercato riconoscendo agli editori, il loro dovuto.

Con la nuova legge, sarà compito della Agcom verificare la equità dei contratti di licenza e le modalità di accesso, tramite le gare di appalto, ai servizi di Media Monitoring e di Rassegna Stampa.

cerca nel sito

richiedi una demo gratuita