Dagli Editori nuove regole per soddisfare il Diritto di Autore3 min read

Rieti 4 Giugno 2021 – La pratica della riscossione del Diritto di Autore da parte delle società di Media Monitoring è stata introdotta in Italia nell’anno 2012  dalla società della FIEG (Federazione Italiana Editori dei Giornali) Promopress 2000 s.r.l.  Si richiedeva la sottoscrizione di un contratto di licenza ARS  (Agenzie di Rassegna Stampa) che riconosceva agli editori una percentuale pari all’8% del fatturato. Il riconoscimento del diritto d’autore era all’epoca  pratica ben presente nei paesi dell’area anglosassone dove il diritto di autore si scontava, come ancora oggi, articolo per articolo con il pagamento di un prezzo unitario.

Di fatto il modello anglosassone, in UK rappresentato dalla società degli Editori LNA ltd (Licencing NewsPapers Agency), prevede per la rassegna stampa una semplice selezione e raccolta di articoli di attualità limitata ai soli fatti ed argomenti necessari per prendere decisioni critiche. Il distacco dell’articolo dal contesto della edizione pubblicata avveniva, e avviene tuttora, a carico della società LNA fornitrice dell’articolo al quale si assumeva, e si assume, l’onere di preparare l’articolo di rassegna, rendendolo disponibile pronto per l’utilizzo alla società di comunicazione che ne faccia richiesta.

Ben diversa la situazione in Italia dove gli editori hanno accettato fino al 2012 la presenza sul mercato di media monitoring ben radicate in grado di scannerizzare migliaia di testate da cui estrarre articoli da vagliare e destinare ai molti clienti in funzione del loro grado di interesse ai rispettivi contenuti. Cosi’ il mercato italiano si è sviluppato per lunghi anni al di fuori di ogni regola fino al 2012, anno in cui alcune aziende di rassegna, come Telpress, hanno aderito alla richiesta di normalizzazione imposta da Promopress e, altre, le maggiori per anzianità, numero di clienti e fatturato, hanno rifiutato l’accordo affrontando gli editori in sede giudiziaria.

Ne è derivata una situazione di stallo in cui, i firmatari dell’accordo Promopress hanno dovuto riconoscere agli editori il preteso diritto a partire dall’anno 2012 mentre gli altri non firmatari hanno dato manleva ai propri clienti accollandosi ogni onere dovuto ad eventuali controversie con gli editori.
In mancanza di una normativa di legge più recente della n. 633 del 1941, la situazione è andata in stallo per cui alcuni editori primari hanno revocato il mandato a Promopress offrendo contratti autonomi di licenza con limitazione del numero degli articoli da inserire in rassegna e la stessa Promopress ha rivisto le proprie condizioni imponendo il limite di 10 lettori limiti alla diffusione delle rassegne e, conseguentemente, aggiungendo altri costi oltre il limite precedente dell’8% del fatturato. Costi che Promopress, con una campagna di informazione specifica (vedi riquadro), attribuisce direttamente al lettore delle rassegne.

Telpress riconoscendo il diritto d’autore dovuto all’uso degli articoli assorbe ogni maggiore onere fino al valore dell’8% del ricavo da ciascuna rassegna accompagnando il cliente nel rapporto economico che Promopress ritiene di dover intraprendere con il committente della rassegna.

E’ auspicio comune che la materia del diritto d’autore sulle rassegne stampa venga affrontata a breve nel Parlamento Italiano e diventi legge, come richiesto dalla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo (comma 56 e seguenti) e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale a modifica delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE del Parlamento Europeo.

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